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TRUST

Il trust è uno strumento di origine anglosassone che affonda le sue radici nell’Inghilterra dell’Alto Medioevo e che consente la segregazione di patrimoni (beni mobili ed immobili) per un determinato scopo, spesso familiare, umanitario e morale. È un particolare istituto giuridico che definisce scopo e regole di gestione di un patrimonio segregato da un disponente (settlor), amministrato da una persona di fiducia, fiduciario o trustee, come ne fosse il proprietario, gestendone cioè i diritti reali, rispettando le regole e lo scopo fino al trasferimento dello stesso ad uno o più beneficiari (beneficiaries). Talvolta, l’operato del trustee può essere sorvegliato da un guardiano (enforcer) la cui funzione è assicurare che il trustee gestisca il trust conformemente a quanto stabilito dal disponente nell’atto istitutivo (trust deed).

Il trust non è uno strumento standard ed assume una natura differente in funzione del suo scopo. Nei vari Stati del mondo, specie nei paesi anglosassoni dove lo strumento si è evoluto nel tempo, sono state definite alcune classificazioni in funzione dello scopo e delle persone fisiche o giuridiche coinvolte. Per esempio, se un trust segrega un patrimonio di famiglia per assicurare ai futuri eredi che non venga aggredito da nessun ente o persona fino ad un determinato accadimento (p. es. il decesso del disponente) viene spesso denominato family trust (da non confondersi con il will trust, o trust ereditario che è un trust disposto in vita, ma che prende forma al decesso del disponente per la gestione della eredità). La

differenza tra un family trust e un testamento è essenzialmente data da due fattori: il patrimonio, nel testamento, resta nel diritto reale del disponente ed è quindi aggredibile dai suoi creditori, mentre nel trust il patrimonio passa nel diritto reale del trustee, rimanendo completamente separato dal suo stesso patrimonio, e pertanto non è aggredibile né dai creditori del trustee né da quelli del disponente, ma esclusivamente da quelli dei beneficiari soltanto nel momento in cui questi ultimi ne entrano in possesso sciogliendo il trust (ciò non deve far perdere di vista l’alto scopo morale che deve connotare un trust, che in questo caso è assicurare il sostentamento dei futuri eredi proteggendo il patrimonio a loro destinato dal disponente). Altro esempio, sono i pension trust che si utilizzano per segregare capitali finalizzati al trasferimento al beneficiario al momento della pensione (p. es. la   pensione integrativa). In Italia sono rappresentati dai fondi pensione che, analogamente ai TFR dei lavoratori dipendenti (Trattamento di Fine Rapporto), sono patrimoni monetari protetti non pignorabili fino all’erogazione al beneficiario nel momento in cui va in pensione, o nel momento in cui finisce il suo rapporto di lavoro dipendente (caso del TFR).

Quali sono i vantaggi?

Innanzitutto, il capitale che è segregato in trust non è aggredibile da nessuna persona o ente creditore, assicurandone in tal modo la totale protezione fino al trasferimento ai beneficiari. Ad esempio, nel caso del fondo pensione che è di fatto un trust con l’alto scopo umanitario e morale di assicurare alla persona un sostentamento quando andrà in pensione.

Inoltre, fintanto che il patrimonio è segregato in trust, o produce redditi che confluiscono nel trust stesso, non è soggetto fiscalmente rilevante in quanto non produce arricchimento di alcuna persona fisica o giuridica, come ben circostanziato anche dall’Agenzia delle Entrate nella premessa della CIRCOLARE N. 34 /E del 20 ottobre 2022.

Purtroppo, non essendo il trust un ente regolato nel diritto italiano, spesso non si ha una benché minima idea di “cosa sia”, oppure, spesso si pensa erroneamente si tratti di un “qualcosa” di esotico, di furbesco, se non di fraudolento e, specie sotto il profilo fiscale, un “qualcosa” riservato a titolari di grandi patrimoni o a chi abbia le risorse e le conoscenze utili a ottenere sofisticate consulenze professionali.

In Italia

L’Italia è uno dei pochi paesi che non ha una legge che regola i trust, ha tuttavia sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 ratificandola con la LEGGE n. 364 del 16 ottobre 1989, ai sensi della quale riconosce legalmente i trust.

L’istituzione del trust attraverso un atto scritto (express trust) può essere legalizzata in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Pertanto, sebbene un atto istitutivo di un trust redatto da un notaio italiano, essendo un atto italiano, sia vincolato alle leggi e norme italiane che non regolano i trust, non potendo così applicare leggi estere e non beneficiando di una legislazione chiara e protettiva, un notaio italiano può recepire un atto istitutivo senza alcuna limitazione o riserva rispetto a restrizioni o prescrizioni legali italiane e può legalizzarlo in Italia ai sensi e per gli effetti delle Convenzioni dell’Aja.

I trust che istituiamo, sono trust basati sulla legislazione estera più adatta allo scopo e legalizzati da notai italiani esperti della materia con cui collaboriamo da anni, formando il trustee alla più corretta e proficua gestione del trust, assistendolo nel suo percorso con consulenza legale e tributaria.


La nostra rete di esperti di settore vi aiuterà a formare atti istitutivi “su misura” per l’ottenimento dei vostri obiettivi, legalizzarli all’estero e successivamente recepirli in Italia ai sensi e gli effetti delle Convenzioni dell’Aja. 

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